Ravvedimento sulla dichiarazione di successione da quest’anno meno caro
Il DLgs. 158/2015 ha modificato le sanzioni per tardiva dichiarazione di successione, se il ritardo è contenuto nei trenta giorni
Il DLgs. 158/2015, che ha riformato diverse sanzioni amministrative tributarie, è in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016 e, in ragione del favor rei, opera retroattivamente.
Per effetto di ciò, è, in determinate circostanze, più conveniente il ravvedimento operoso sulla dichiarazione di successione, specie nella misura in cui il tributo successorio non sia dovuto.
Per effetto di ciò, è, in determinate circostanze, più conveniente il ravvedimento operoso sulla dichiarazione di successione, specie nella misura in cui il tributo successorio non sia dovuto.
Infatti, l’art. 50 del DLgs. 346/90 DLgs. 158/2015 stabilisce che la sanzione è da 150 euro a 500 euro (e non da 250 euro a 1.000 euro) se la dichiarazione di successione è trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Ciò, peraltro, sconfessa l’orientamento giurisprudenziale che riteneva non sanzionabile la tardiva dichiarazione di successione (si veda “Nessuna sanzione per la successione tardiva” del 5 novembre 2013).
Ciò, peraltro, sconfessa l’orientamento giurisprudenziale che riteneva non sanzionabile la tardiva dichiarazione di successione (si veda “Nessuna sanzione per la successione tardiva” del 5 novembre 2013).
La convenienza si rinviene anche per i tributi che, art. 33 comma 1-del DLgs. 346/90, vanno assolti mediante autoliquidazione quando la successione riguarda diritti immobiliari, quindi l’imposta ipotecaria, catastale, la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Ora, se il ritardo non supera i novanta giorni, la sanzione non è del 30% ma del 15%, e se questo non supera, a sua volta, i 14 giorni c’è altresì la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo.
Come già osservato, il discorso è diverso per l’imposta di bollo, che ha una sua autonoma disciplina nell’art. 25 del DPR 642/1972 (si veda “Bollo sulla dichiarazione di successione al 100% per il tardivo versamento” del 21 marzo 2016).
Sul versante operativo, per la tardività nella presentazione dichiarativa, bisogna tenere in considerazione la diminuzione della sanzione contemplata per i ritardi sino a 30 giorni, e combinarla con la lettera c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, che contempla la riduzione a 1/10 della sanzione da tardiva dichiarazione se il ravvedimento è eseguito entro i novanta giorni.
Quindi, se il ravvedimento avviene entro i trenta giorni, la riduzione a 1/10 va computata su 150 euro (si pagano 15 euro), mentre se avviene da 31 a novanta giorni la riduzione a 1/10 si calcola su 250 euro (si pagano 25 euro).
Sul versante operativo, per la tardività nella presentazione dichiarativa, bisogna tenere in considerazione la diminuzione della sanzione contemplata per i ritardi sino a 30 giorni, e combinarla con la lettera c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, che contempla la riduzione a 1/10 della sanzione da tardiva dichiarazione se il ravvedimento è eseguito entro i novanta giorni.
Quindi, se il ravvedimento avviene entro i trenta giorni, la riduzione a 1/10 va computata su 150 euro (si pagano 15 euro), mentre se avviene da 31 a novanta giorni la riduzione a 1/10 si calcola su 250 euro (si pagano 25 euro).
Per le ipocatastali, vale l’art. 13 del DLgs. 471/97
Successivamente, a seconda di quando interviene il ravvedimento, la sanzione di 250 euro potrà essere ridotta da 1/8 a 1/5 (ai sensi delle lettere da b) a b-quater) del citato art. 13).
In merito ai tributi da versare in autoliquidazione con l’eccezione del bollo, opera l’art. 13 del DLgs. 471/97, e trattandosi di tardivi versamenti, le lettere da a) a b-quater) dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
La sanzione del 15%, quindi, sarà ridotta a 1/10 a cui si aggiunge la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo per i ritardi sino a 14 giorni, a 1/10 per i ritardi da 15 a 30 giorni e a 1/9 per i ritardi da 31 a 90 giorni.
Poi, la base di computo sarà sempre la sanzione del 30%, e la riduzione potrà andare da 1/8 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.
In merito ai tributi da versare in autoliquidazione con l’eccezione del bollo, opera l’art. 13 del DLgs. 471/97, e trattandosi di tardivi versamenti, le lettere da a) a b-quater) dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
La sanzione del 15%, quindi, sarà ridotta a 1/10 a cui si aggiunge la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo per i ritardi sino a 14 giorni, a 1/10 per i ritardi da 15 a 30 giorni e a 1/9 per i ritardi da 31 a 90 giorni.
Poi, la base di computo sarà sempre la sanzione del 30%, e la riduzione potrà andare da 1/8 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.
Tra l’altro, grazie al provvedimento del 17 marzo 2016, dal 1° aprile 2016 il pagamento dei tributi menzionati deve avvenire tramite modello F24, utilizzando i codici tributo e le modalità indicati dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16 del 2016.
Comunque, fino al prossimo 31 dicembre potrà essere utilizzato anche il modello F23.
Comunque, fino al prossimo 31 dicembre potrà essere utilizzato anche il modello F23.
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