E-commerce senza certificazione dei corrispettivi
Approvato il decreto che esonera da scontrino e ricevuta i servizi di e-commerce verso privati nazionali
Con il decreto datato 27 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi di commercio elettronico diretto, resi nei confronti di “privati consumatori” italiani.
L’esonero riguarda, altresì, i servizi B2C di telecomunicazione e teleradiodiffusione per i quali – insieme ai servizi di commercio elettronico – sono previsti specifici criteri di territorialità ai fini IVA ai sensi dell’art. 7-sexiesdel DPR 633/72.
Il decreto ministeriale è emanato in attuazione dell’art. 7 del DLgs. 42/2015, il quale ha contemplato l’esonero da fatturazione per i servizi in questione (art. 22comma 1 n. 6- del DPR 633/72), demandando a un successivo decreto l’estensione a tutti gli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.
Per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i servizi “TBE” resi a “privati consumatori”, oltre alla fattura, non sono richiesti nemmeno scontrino e ricevuta fiscale.
Il decreto ministeriale è emanato in attuazione dell’art. 7 del DLgs. 42/2015, il quale ha contemplato l’esonero da fatturazione per i servizi in questione (art. 22comma 1 n. 6- del DPR 633/72), demandando a un successivo decreto l’estensione a tutti gli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.
Per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i servizi “TBE” resi a “privati consumatori”, oltre alla fattura, non sono richiesti nemmeno scontrino e ricevuta fiscale.
Resta fermo, a norma dell’art. 22 comma 1 del DPR 633/72, l’obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
E-commerce “diretto” equiparato al commercio elettronico “indiretto”
In questo modo, i servizi di commercio elettronico “diretto” sono equiparati, dal punto di vista della certificazione fiscale, ai servizi di e-commerce “indiretto” (ossia quelli per il quale è prevista la consegna fisica del bene), per i quali già era previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di documenti a rilevanza fiscale.
La decorrenza del descritto esonero da certificazione – come anticipato – è fissata al 1° gennaio 2015, vale a dire la medesima data di entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi a privati art. 7-sexies del DPR 633/72.
Resta da osservare, naturalmente, che l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi prescritta dal decreto ministeriale si applica alle prestazioni “TBE” rese a “privati consumatori” residenti o stabiliti in Italia.
Per quanto concerne, invece, la documentazione delle prestazioni rese da soggetti passivi italiani a “privati” stabiliti in altri Stati Ue (ivi territorialmente rilevanti, sulla base delle regole territoriali IVA fissate dal DLgs. 42/2015), il prestatore nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati.
Per quanto concerne, invece, la documentazione delle prestazioni rese da soggetti passivi italiani a “privati” stabiliti in altri Stati Ue (ivi territorialmente rilevanti, sulla base delle regole territoriali IVA fissate dal DLgs. 42/2015), il prestatore nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati.
Per i servizi “TBE”, difatti, come precisato anche dalla Commissione europea nella Guida al mini sportello unico per l’IVA, “in materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo”.
A tal fine, la Commissione europea ha, da tempo, reso disponibili sul proprio sito web le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili ai servizi “TBE” nei 27 Stati membri, allo scopo di assistere gli operatori nella conoscibilità delle diverse legislazioni fiscali (si veda “Aggiornate le informazioni «europee» su e-commerce e telecomunicazione” del 23 marzo 2015).
Le informazioni, rese disponibili sottoforma di Tabella sinottica (riportata in calce all’articolo), sono peraltro state aggiornate di recente dalla Commissione stessa, tenendo conto dell’evoluzione normativa dei diversi Stati membri.
A tal fine, la Commissione europea ha, da tempo, reso disponibili sul proprio sito web le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili ai servizi “TBE” nei 27 Stati membri, allo scopo di assistere gli operatori nella conoscibilità delle diverse legislazioni fiscali (si veda “Aggiornate le informazioni «europee» su e-commerce e telecomunicazione” del 23 marzo 2015).
Le informazioni, rese disponibili sottoforma di Tabella sinottica (riportata in calce all’articolo), sono peraltro state aggiornate di recente dalla Commissione stessa, tenendo conto dell’evoluzione normativa dei diversi Stati membri.
Stato Membro | Applicazione del criterio di utilizzo | Aliquota IVA ridotta | Aliquota IVA ordinaria | Obbligo di emettere fattura per operazioni B2C |
Austria | Sì | 10% per servizi resi da imprese di broadcasting | 20% per altri servizi | No |
Belgio | No | 21% | No | |
Bulgaria | No | 20% | No* | |
Croazia | No | 25% | Sì** | |
Cipro | Sì | 19% | Sì | |
Danimarca | No | 25% | No | |
Estonia | No | 20% | No | |
Finlandia | No | 24% | No | |
Francia | No | 10% per il broadcasting televisivo 5,5% per e-books e audiolibri 2,1% per i quotidiani in formato elettronico | 20% per altri servizi | No** |
Germania | Sì | 19% | No | |
Grecia | Sì | 23% (16% in casi particolari) | No** | |
Irlanda | Sì | 23% | No | |
Italia | Sì | 4% per e-books | 22% per altri servizi | No* |
Lettonia | Sì | 21% | No* | |
Lituania | No | 21% | Sì*** | |
Lussemburgo | Sì | 3% per e-books | 17% per altri servizi | No |
Malta | No | 18% | No | |
Paesi Bassi | No | 21% | No | |
Polonia | No | 8% per ricezioni radio e TV | 23% per altri servizi | No* |
Portogallo | Sì | 23% (22% a Madeira, 18% nelle Isole Azzorre) 23% ovunque per chi opta per il MOSS | No per i soggetti non residenti che optano per il MOSS. Sì per i soggetti residenti | |
Repubblica Ceca | No | 21% | No | |
Regno Unito | Sì | 20% | No | |
Romania | No | 24% | Sì** | |
Slovacchia | No | 20% | No | |
Slovenia | Sì | 22% | Sì | |
Spagna | Sì | 21% | Sì | |
Svezia | No | 25% | No | |
Ungheria | No | 27% | Sì |
* La fattura deve essere emessa, se richiesta dal cliente (non applicabile in Polonia per i servizi di telecomunicazione)
** La fattura deve essere emessa in casi particolari e/o può essere necessaria l’emissione di un documento alternativo
*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura
** La fattura deve essere emessa in casi particolari e/o può essere necessaria l’emissione di un documento alternativo
*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura
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